Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale
STATUTO
Estratto dal “Verbale di Assemblea” redatto dal Dottor Francesco Fasano Notaio in Napoli il 7 Giugno 2010
Repertorio n. 14395 – Raccolta n. 8402
ART. 1
È costituita l’Associazione denominata: «ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO MERIDIONALE».
ART. 2
L’Associazione ha sede legale in Napoli alla Via de Blasiis n. 11.
ART. 3
L’Associazione non persegue fini di lucro.
Eventuali proventi e/o avanzi di gestione non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta, ma dovranno essere obbligatoriamente reimpiegati in attività istituzionali, previste dal presente statuto o dal regolamento.
ART. 4
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare, coordinare ricerche sistematiche sulla civiltà del Rinascimento nell’area meridionale nei suoi più vari aspetti storici, letterari, filosofici, giuridici, artistici, politici, sociali, economici e nei diversi modelli e sviluppi relativi alle diverse strutture politico-sociali ed alle diverse tradizioni culturali del Mezzogiorno d’Italia. Essa inoltre si propone: il censimento, l’esplorazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico raccolto nelle biblioteche pubbliche e private e negli archivi delle regioni meridionali; la ricognizione, la catalogazione e l’analisi del patrimonio artistico dell’età rinascimentale, nei suoi più diversi aspetti; l’organizzazione di ricerche individuali e di gruppo attraverso seminari, tavole rotonde, dibattiti, convegni e congressi, la pubblicazione di un Bollettino e/o di una rivista degli Atti dei convegni e dei congressi da essa Associazione promossi e delle opere di singoli studiosi o di gruppi che rechino concreti e sostanziali contributi alla conoscenza del Rinascimento meridionale e alle sue relazioni con la cultura nazionale ed europea.
ART. 5
Il patrimonio è costituito:
– a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
– b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche ed enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
– c) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
ART. 6
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione dispone:
– a) delle quote sociali;
– b) delle oblazioni volontarie dei Soci;
– c) delle sovvenzioni e dei contributi elargiti da privati ed enti;
– d) dei proventi delle iniziative promosse dalla Associazione.
ART. 7
Sono organi dell’Associazione:
– 1) l’Assemblea dei Soci;
– 2) il Presidente;
– 3) il Vice Presidente;
– 4) il Consiglio Direttivo;
– 5) il Segretario;
– 6) il Tesoriere;
– 7) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 8
Coloro che desiderano diventare Soci dell’Associazione devono inoltrare domanda scritta d’ammissione al Consiglio direttivo che deciderà inappellabilmente sull’ammissione.
Con l’ammissione all’Associazione ogni socio accetta incondizionatamente tutte le condizioni dello Statuto e del Regolamento.
ART. 9
Saranno esclusi dall’Associazione tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio dell’Associazione o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi, nonché coloro che si rendano morosi per almeno due annualità nel versamento di quote associative, sempreché nel termine di trenta (30) giorni dalla formale costituzione in mora, coincidente con il ricevimento di lettera raccomandata a.r. inviata dal Consiglio Direttivo, non provvederanno a sanare integralmente la propria posizione amministrativa.
Sull’esclusione del socio delibera il Consiglio direttivo.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante richiesta fatta a mezzo di lettera raccomandata con A.R. diretta al Consiglio direttivo.
Il recesso produce effetto dal giorno successivo alla sua conoscenza da parte dell’Associazione.
Il socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
ART. 10
L’Assemblea ordinaria è costituita dai Soci. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci, la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed ha le seguenti competenze:
– A) discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina le direttive per l’azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
– B) approva il rendiconto economico e finanziario;
– C) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
– D) elegge i membri del Collegio dei revisori dei conti.
ART. 11
L’Assemblea straordinaria è costituita dai Soci. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea straordinaria i Soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.
L’Assemblea straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:
– a) modifica dello Statuto;
– b) scioglimento dell’Associazione.
In prima convocazione le deliberazione dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, compresi quelli per delega, e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificazioni all’atto costitutivo o allo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
E’ ammessa la rappresentanza in assemblea con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.
La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati. Non può essere rilasciata delega ai membri del Consiglio Direttivo.
ART. 12
La convocazione dell’Assemblea avverrà nella massima libertà di forma, purché sia certo ed accertabile che il Socio abbia avuto notizia della convocazione medesima; pertanto la stessa potrà avvenire anche a mezzo fax, raccomandata, telegramma ed e-mail a scelta dell’organo amministrativo.
ART. 13
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove.
I membri durano in carica cinque anni e sono confermabili.
Il Consiglio direttivo ha il compito di determinare gli indirizzi di politica generale, di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento di scopi sociali.
Al Consiglio direttivo compete inoltre:
– a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i membri del Consiglio direttivo;
– b) di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
– c) di predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– d) di proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote d’iscrizione e di quelle annuali;
– e) di deliberare sull’adesione dell’Associazione ad organizzazioni internazionali e sulla designazione dei delegati dell’Associazione;
– f) di proporre all’Assemblea la decadenza e l’esclusione dei Soci;
– g) di procedere all’assunzione ed al licenziamento di dipendenti;
– h) di predisporre il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, di sottoporlo all’Assemblea per la relativa approvazione. L’osservanza del Regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri o Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a gruppi di lavoro lo studio e la soluzione di determinati problemi.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando occorre e quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della metà più uno dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ART. 14
Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, soprintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di assenza o d’impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
ART. 15
Delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal Segretario.
ART. 16
Il Segretario provvede, sotto la vigilanza del Presidente, a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, cura tutti gli affari di ordinaria amministrazione, redige e conserva i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, che controfirma con il Presidente.
Il Tesoriere dell’Associazione provvede all’amministrazione dei fondi e del patrimonio sociale, in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo. Predispone il rendiconto economico finanziario di concerto con gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 17
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri eletti
dall’Associazione tra i Soci che non facciano parte del Consiglio direttivo o tra non soci. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
I Revisori redigono inoltre le relazioni ai bilanci.
ART. 18
Il Consiglio direttivo può nominare COMITATI SCIENTIFICI, formati da studiosi italiani e stranieri particolarmente qualificati per specifiche iniziative.
ART. 19
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti economici finanziari dell’Associazione, redatti dal Tesoriere, devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio direttivo almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione nella quale verranno trattati; tale riunione dovrà precedere di almeno trenta giorni l’Assemblea dei soci convocata per l’approvazione dei rendiconti medesimi.
ART. 20
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, in conformità della legge, determinerà le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, con la specifica finalità di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altri Enti aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e s.m.i..
ART. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.